mercoledì 31 marzo 2021

MOBBING O STRAINING?

 


 Sono sempre di più i lavoratori e le lavoratrici che lamentano la mancanza di una adeguata tutela psicofisica sul luogo di lavoro.

         Accanto alla ormai nota fattispecie giuridica del Mobbing si sta diffondendo un nuovo disagio lavorativo, lo Straining.        Tentiamo quindi di fare un minimo di chiarezza circa la differenza sostanziale tra le due fattispecie giuridiche, senza però voler formulare alcun giudizio giuridico e professionale.

         Sappiamo già che nel mobbing sono incluse tutte quelle situazioni lavorative nelle quali vengono poste in essere, dal datore di lavoro o anche dai colleghi, azioni persecutorie e vessatorie che, ripetute nel tempo, causano  un danno alla salute psicofisica del lavoratore o della lavoratrice.

          In tutti questi casi responsabile di tali condotte è sempre il datore di lavoro in quanto spetta a lui il compito di garantire la salute dei suoi dipendenti non solo fisica bensì anche psicologica.

         Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di verificare e rimuovere tutti quegli ostacoli che rendono l’ambiente di lavoro ostile, causando disagio ai dipendenti. Tali ostacoli sono per lo più comportamenti offensivi ed oppressivi diretti ad un soggetto al fine di renderlo incapace di compiere con serenità le proprie prestazioni lavorative. Da tali condotte possono derivare danni consistenti alla salute del lavoratore quali ad esempio, stati di ansia, più o meno gravi, malattie cardiovascolari o gastrointestinali, malattie della pelle o dei disturbi ad essa connessi. Affinché si verifichi tale fattispecie giuridica, che legittima il lavoratore ad agire nei confronti del proprio datore di lavoro per il risarcimento dei danni subìti, tali condotte devono essere però costanti e protratte nel tempo.

            Il datore di lavoro, sebbene non autore diretto delle condotte vessatorie,  è ritenuto responsabile quando omette di adottare tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore in virtù degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c. e, se informato dalla vittima delle condotte vessatorie poste in essere, ha l’obbligo di agire a tutela dell’integrità morale della stessa.

         Da ciò discende, come rilevato dalla giurisprudenza, che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo, ed altresì l'art. 2087 c.c., che, imponendo la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce "nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico", ma attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione "di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio".

          La condotta vessatoria reiterata e protratta nel tempo differenzia le ipotesi di Mobbing dallo Straining, fattispecie giuridica nella quale è assente la condotta continuativa e ripetuta in quanto la vittima subisce un danno alla propria salute per effetto di un’unica condotta posta in essere dal datore di lavoro o da un suo superiore. Tale fattispecie si verifica, pertanto, a seguito di un’unica e determinata azione dalla quale deriva una situazione sfavorevole al lavoratore o alla  lavoratrice in ordine alla gestione e all’ adempimento delle proprie mansioni e/o prestazioni professionali, con conseguenze deleterie per l’equilibrio psicologico (ansia, depressione ecc..).La Suprema Corte, nel tentativo di dare una definizione dello Straining ha evidenziato la differenza sostanziale di esso dal Mobbing allorquando, si legge nella ordinanza 19.02.2018 n.3977(Cass.Civile sez. Lavoro), afferma che lo Straining altro non è se non “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie…”, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087c.c.

 

         Possiamo ad es. pensare ad un demansionamento, ad una condizione improvvisa di isolamento rispetto agli altri colleghi, ad una dequalificazione professionale, ad un ambiente di lavoro disagiato.

         Si può affermare che lo Straining è ravvisabile in tutti quei casi  in cui il datore di lavoro adotta iniziative idonee a ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative “stressogene” ( cass. 3291 del 2016) o anche come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma tali da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa;  il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo.

          Affinchè si verifichi una situazione di Straining è sufficiente anche un'unica azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.  I parametri per riconoscere lo Straining possono essere ricondotti all’ambiente lavorativo, alla frequenza e alla durata dell'azione ostile, ad azioni dirette a colpire i contatti umani o anche a provocare un isolamento sistematico, o, ancora possono riguardare cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza.

Avv. Angela Collia

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