sabato 7 novembre 2026

L'Eco dei Custodi di Angela Collia una storia per ricordarti che nessuno è mai solo

L'Eco dei Custodi  è il mio nuovo romanzo, pubblicato su Amazon https://www.amazon.it/dp/B0HQNS5QJQ?th=1


Una ragazza trova il suo nome in un libro antico accanto a quello del suo angelo custode. Per 31 anni l'ha salvata lui. Ora tocca a lei salvare lui.

 Se ami le storie dove il destino si nasconde tra le pagine di un libro antico, questa ti resterà addosso.

 E' una storia piacevole, con un pizzico di mistero, per ricordarti che nessuno è mai solo

Il libro è disponibile su Amazon in ebook e cartaceo. Cerca L'Eco dei Custodi 

Puoi leggerlo subito in versione Kindle, sul telefono, tablet o Kindle, oppure sceglierlo in versione cartacea  se vuoi sottolineare le frasi più belle e tenerlo nella tua libreria.

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Grazie  Amazon L'Eco dei Custodi



sabato 24 ottobre 2026

Non tutte le controversie finiscono in Tribunale

Esiste un'alternativa alla causa giudiziaria: la mediazione civile, uno strumento che consente di cercare un accordo , ridurre tempi e costi e risolvere i conflitti in modo più rapido e conciliativo. Con la mia assistenza legale è possibile valutare un percorso di mediazione. Se hai una lite con un tuo vicino, vorresti fare una richiesta di risarcimento o qualsiasi altro problema giuridico tu abbia ma ti spaventa l'idea di iniziare una causa in Tribunale, puoi contattarmi con una email a: angelacollia@gmail.com

martedì 17 settembre 2024

NICLA Una storia di amore, dolore, rinascita, sacrificio e riscatto



                    Una storia tutta tipicamente calabrese, ma anche un inno ad amore e famiglia.

                     Angela Collia, noto avvocato romano, esperta in diritto canonico, tratteggia da par suo e con ottimo stile la bella figura di una mamma, Nicla. In sottofondo, un mondo di amori, anche per gli animali (con la simpatica gattina Iris che chiude il romanzo), parenti, chiacchiericci sempre immancabili ed invidie legate alla bellezza.

                 Ma due sono i temi centrali di questo romanzo breve che scorre alla perfezione come un Moet sul caviale, a tratti commuove e spinge al cauto ottimismo della ragione nelle vicende di famiglia, entità oggi spesso in crisi e persino derisa. 

                 Nicla imposta una vita dedicata interamente al sacrificio, rende straordinario l’ ordinario, santifica se stessa nel lavoro di ogni giorno, ma alla fine ce la fa, mai venendo meno ai doveri di genitore, e mai dimentica della perdita di Nello. Sullo sfondo appunto il grande amore per Nello, un Dongiovanni, tuttavia legato a Nicla da sincero amore ed affetto, persino da ammirazione. 

                Quella di Angela Collia è una impareggiabile storia di provincia italiana che sfocia nella Capitale, ma è anche un inno alla vita, alla sacralità della famiglia, alla bellezza del lavoro quotidiano onesto. È un romanzo ricco di ottimismo che si fa leggere e non annoia. Nicla e Nello ne sono i protagonisti, accanto ad un mondo appartenente alla sana provincia italiana, il cui sogno nascosto, ma non troppo, era ed è quello di approdare nella Capitale dei ministeri.


 https://www.dimarsicolibri.it/prodotto/nicla/

https://www.informazionecattolica.it/2024/01/30/il-teologo-wodka-occorre-alimentare-amore-e-pazienza-tra-coniugi-specie-oggi-che-la-famiglia-e-in-crisi/


mercoledì 31 marzo 2021

MOBBING O STRAINING?

 


 Sono sempre di più i lavoratori e le lavoratrici che lamentano la mancanza di una adeguata tutela psicofisica sul luogo di lavoro.

         Accanto alla ormai nota fattispecie giuridica del Mobbing si sta diffondendo un nuovo disagio lavorativo, lo Straining.        Tentiamo quindi di fare un minimo di chiarezza circa la differenza sostanziale tra le due fattispecie giuridiche, senza però voler formulare alcun giudizio giuridico e professionale.

         Sappiamo già che nel mobbing sono incluse tutte quelle situazioni lavorative nelle quali vengono poste in essere, dal datore di lavoro o anche dai colleghi, azioni persecutorie e vessatorie che, ripetute nel tempo, causano  un danno alla salute psicofisica del lavoratore o della lavoratrice.

          In tutti questi casi responsabile di tali condotte è sempre il datore di lavoro in quanto spetta a lui il compito di garantire la salute dei suoi dipendenti non solo fisica bensì anche psicologica.

         Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di verificare e rimuovere tutti quegli ostacoli che rendono l’ambiente di lavoro ostile, causando disagio ai dipendenti. Tali ostacoli sono per lo più comportamenti offensivi ed oppressivi diretti ad un soggetto al fine di renderlo incapace di compiere con serenità le proprie prestazioni lavorative. Da tali condotte possono derivare danni consistenti alla salute del lavoratore quali ad esempio, stati di ansia, più o meno gravi, malattie cardiovascolari o gastrointestinali, malattie della pelle o dei disturbi ad essa connessi. Affinché si verifichi tale fattispecie giuridica, che legittima il lavoratore ad agire nei confronti del proprio datore di lavoro per il risarcimento dei danni subìti, tali condotte devono essere però costanti e protratte nel tempo.

            Il datore di lavoro, sebbene non autore diretto delle condotte vessatorie,  è ritenuto responsabile quando omette di adottare tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore in virtù degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c. e, se informato dalla vittima delle condotte vessatorie poste in essere, ha l’obbligo di agire a tutela dell’integrità morale della stessa.

         Da ciò discende, come rilevato dalla giurisprudenza, che “la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo, ed altresì l'art. 2087 c.c., che, imponendo la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce "nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico", ma attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione "di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio".

          La condotta vessatoria reiterata e protratta nel tempo differenzia le ipotesi di Mobbing dallo Straining, fattispecie giuridica nella quale è assente la condotta continuativa e ripetuta in quanto la vittima subisce un danno alla propria salute per effetto di un’unica condotta posta in essere dal datore di lavoro o da un suo superiore. Tale fattispecie si verifica, pertanto, a seguito di un’unica e determinata azione dalla quale deriva una situazione sfavorevole al lavoratore o alla  lavoratrice in ordine alla gestione e all’ adempimento delle proprie mansioni e/o prestazioni professionali, con conseguenze deleterie per l’equilibrio psicologico (ansia, depressione ecc..).La Suprema Corte, nel tentativo di dare una definizione dello Straining ha evidenziato la differenza sostanziale di esso dal Mobbing allorquando, si legge nella ordinanza 19.02.2018 n.3977(Cass.Civile sez. Lavoro), afferma che lo Straining altro non è se non “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie…”, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087c.c.

 

         Possiamo ad es. pensare ad un demansionamento, ad una condizione improvvisa di isolamento rispetto agli altri colleghi, ad una dequalificazione professionale, ad un ambiente di lavoro disagiato.

         Si può affermare che lo Straining è ravvisabile in tutti quei casi  in cui il datore di lavoro adotta iniziative idonee a ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative “stressogene” ( cass. 3291 del 2016) o anche come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma tali da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa;  il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo.

          Affinchè si verifichi una situazione di Straining è sufficiente anche un'unica azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.  I parametri per riconoscere lo Straining possono essere ricondotti all’ambiente lavorativo, alla frequenza e alla durata dell'azione ostile, ad azioni dirette a colpire i contatti umani o anche a provocare un isolamento sistematico, o, ancora possono riguardare cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza.

Avv. Angela Collia

sabato 20 marzo 2021

Discriminazione diretta: mancato rinnovo del contratto a termine della lavoratrice in gravidanza

 

    L’art. 37  comma 1 della Costituzione sancisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Inoltre, è  costituzionalmente previsto che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

    In virtù di tale principio costituzionale, la legge n. 903/1977 ha espressamente vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in ordine all’accesso al lavoro, alle modalità di assunzione, in qualsiasi settore e ad ogni livello gerarchico. Tuttavia, sebbene nel corso degli anni si è tentato di attuare una politica orientata al raggiungimento della uguaglianza e parità in ambito lavorativo tra donne e uomini, le difficoltà incontrate dalle donne per raggiungere la parità dei loro diritti lavorativi si sono rivelate superiori ai criteri attuativi delle norme sopra citate.

          Pertanto è stato necessario intervenire ulteriormente a livello legislativo con l’emanazione del “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

         Il codice mira ad eliminare e prevenire qualsiasi discriminazione a livello lavorativo basata sul sesso e delinea gli ambiti in cui deve essere salvaguardata la parità di trattamento tra uomini e donne.

             La norma espressamente vieta qualsiasi forma di discriminazione in ordine all’accesso al lavoro, nei criteri di selezione o in riferimento alle condizioni di assunzione ( art. 27 D. Lgs. n. 198/2006). Viene vietato qualsiasi meccanismo di preselezione in cui viene indicato quale criterio preferenziale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. I divieti si applicano anche  alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti. Nei concorsi pubblici  e nelle altre forme di selezione, sia da parte di privati sia da parte delle pubbliche amministrazioni, la prestazione richiesta  deve essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso” ad eccezione del caso in cui il sesso è un requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.  La normativa infatti contiene alcune deroghe al divieto quale ad esempio il caso di mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva oppure attività della moda, dell’arte e dello spettacolo quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

     Per quel che concerne il significato della parola “discriminazione” possiamo affermare che in essa rientrano anche tutti quei comportamenti inopportuni, intimidatori o anche a contenuto sessuale  posti in essere in ambito lavorativo e diretti a violare la dignità del lavoratore o della lavoratrice, soprattutto quando ques'ultimi si trovino nella condizioni di espletare l’attività lavorativa subendo e sopportando i suddetti comportamenti.

     La Suprema Corte con una recente sentenza ( n. 5476/2021) ha ritenuto discriminatorio il mancato rinnovo del contratto a termine ad una lavoratrice in stato interessante. La Cassazione ha precisato che il comportamento del datore di lavoro integra una discriminazione basata sul sesso, atteso che, rispetto ad altri lavoratori che sono stati mantenuti in servizio con contratti analoghi, alla lavoratrice è stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza.

 Avv. Angela Collia

 

Centro di ascolto Caritas, Parrocchia Sant'Anna in Vaticano

 

      Il centro Caritas della Parrocchia Sant’Anna in Vaticano ha attivato il servizio “Tutela del Diritto alla Vita e Consulenza Giuridica”.

Il servizio si propone di fornire un adeguato sostegno, morale e giuridico, a tutte quelle situazioni familiari in cui risulta leso il Diritto alla Vita, dal concepimento alla morte naturale, anche in conformità a quanto stabilito dalla lettera “Samaritanus Bonus”, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita .

    Gli incontri mirano ad aiutare gli interessati e/o i loro familiari a comprendere  le ragioni, di origine economica, sociale o personale, che possono indurre ad intraprendere una scelta errata in caso di  gravidanza indesiderata o difficile, come anche in caso di assistenza e cura al malato in una fase delicata o terminale.

     Durante il colloquio si discute insieme sui possibili rimedi e soluzioni alternative e si valutano anche le conseguenze di tali scelte nella sfera psico-fisica di chi agisce, senza voler operare alcuna illegittima interferenza nella decisione finale.

        L’attività di consulenza, prestata da validi professionisti in modo gratuito, si svolge il martedì dalle ore 16 alle ore 17 e riguarda  altresì ogni questione attinente il diritto civile e di famiglia, anche solo 
per un confronto in questo perido di crisi pandemica

Avv. Angela Collia

lunedì 22 ottobre 2018

Sostenere la famiglia: il ruolo del consulente familiare e della mediazione nella crisi della coppia. Aspetti giuridici e tutela della salute psicofisica

In data 19.10.2018 si è tenuto a Roma, presso la casa editrice Pagine, un importante convegno dal titolo "Sostenere la famiglia: il ruolo del consulente familiare e della mediazione nella crisi della coppia. Aspetti giuridici e tutela della salute psicofisica".

 Gli autorevoli relatori intervenuti hanno offerto vari spunti e argomenti di riflessione per un tema particolarmente sentito a causa del notevole impatto sociale che la Famiglia riveste.

E'stato sottolineato dall'Avv. Angela Collia, che ha introdotto i lavori, come il malessere familiare spesso genera malessere all'interno della società.  Le crisi coniugali, sempre più in aumento, spesso sono generate da cause già preesistenti al matrimonio o anche da disturbi psicologi, più o meno gravi, che rendono i coniugi incapaci di adempiere ai doveri coniugali. 

Avv. Angela Collia
Dott. Luciano Lucarini


Dopo un gradito saluto da parte del Dott. Lucarini, titolare della Casa editrice, affermati professionisti hanno approfondito le cause dei fallimenti matrimoniali e i rimedi che l'ordinamento giuridico, civile e canonico, appresta  per la tutela e salvaguardia della dignità dei coniugi e per la risoluzione di situazioni conflittuali familiari.
Sono intervenuti l'Avv. Sabino Piacenza, Responsabile dell'Ente di Mediazione Metaconciliazione, l'Avv. Paola Luzi, Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana, la Dott.ssa Immacolata Piacenza, Psicologa e Psicoterapeuta.
Avv. Sabino Piacenza

Avv. Paola Luzi
Dott.ssa Immacolata Piacenza




















Ha concluso i lavori il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò. Il  Senatore è stato promotore di numerose iniziative legislative a favore della Famiglia, quale ad esempio l'interrogazione parlamentare finalizzata a richiedere l'intervento del Governo affinchè la FAMIGLIA sia inserita nella lista dei beni immateriali patrimonio dell'umanità UNESCO.
Senatore Domenico Scilipoti Isgrò
 Il Senatore si è sempre prodigato per la tutela di tale istituto, lottando nelle aule parlamentari per ostacolare qualsiasi iniziativa legislativa in contrasto con i valori cristiani sui quali si fonda la famiglia tradizionale.