De Iure et Laetitia
Blog giuridico -sociale
sabato 24 ottobre 2026
Non tutte le controversie finiscono in Tribunale
martedì 17 settembre 2024
NICLA Una storia di amore, dolore, rinascita, sacrificio e riscatto
Una storia tutta tipicamente calabrese, ma anche un inno ad amore e famiglia.
Angela Collia, noto avvocato romano, esperta in diritto canonico, tratteggia da par suo e con ottimo stile la bella figura di una mamma, Nicla. In sottofondo, un mondo di amori, anche per gli animali (con la simpatica gattina Iris che chiude il romanzo), parenti, chiacchiericci sempre immancabili ed invidie legate alla bellezza.
Ma due sono i temi centrali di questo romanzo breve che scorre alla perfezione come un Moet sul caviale, a tratti commuove e spinge al cauto ottimismo della ragione nelle vicende di famiglia, entità oggi spesso in crisi e persino derisa.
Nicla imposta una vita dedicata interamente al sacrificio, rende straordinario l’ ordinario, santifica se stessa nel lavoro di ogni giorno, ma alla fine ce la fa, mai venendo meno ai doveri di genitore, e mai dimentica della perdita di Nello. Sullo sfondo appunto il grande amore per Nello, un Dongiovanni, tuttavia legato a Nicla da sincero amore ed affetto, persino da ammirazione.
Quella di Angela Collia è una impareggiabile storia di provincia italiana che sfocia nella Capitale, ma è anche un inno alla vita, alla sacralità della famiglia, alla bellezza del lavoro quotidiano onesto. È un romanzo ricco di ottimismo che si fa leggere e non annoia. Nicla e Nello ne sono i protagonisti, accanto ad un mondo appartenente alla sana provincia italiana, il cui sogno nascosto, ma non troppo, era ed è quello di approdare nella Capitale dei ministeri.
https://www.dimarsicolibri.it/prodotto/nicla/
https://www.informazionecattolica.it/2024/01/30/il-teologo-wodka-occorre-alimentare-amore-e-pazienza-tra-coniugi-specie-oggi-che-la-famiglia-e-in-crisi/
mercoledì 31 marzo 2021
MOBBING O STRAINING?
Sono sempre di più i lavoratori e le
lavoratrici che lamentano la mancanza di una adeguata tutela psicofisica sul luogo di
lavoro.
Accanto
alla ormai nota fattispecie giuridica del Mobbing si sta diffondendo un nuovo
disagio lavorativo, lo Straining. Tentiamo
quindi di fare un minimo di chiarezza circa la differenza sostanziale tra le
due fattispecie giuridiche, senza però voler formulare alcun giudizio giuridico
e professionale.
Sappiamo già che nel mobbing sono
incluse tutte quelle situazioni lavorative nelle quali vengono poste in essere,
dal datore di lavoro o anche dai colleghi, azioni persecutorie e vessatorie
che, ripetute nel tempo, causano un
danno alla salute psicofisica del lavoratore o della lavoratrice.
In tutti questi casi responsabile di tali
condotte è sempre il datore di lavoro in quanto spetta a lui il compito di
garantire la salute dei suoi dipendenti non solo fisica bensì anche
psicologica.
Il
datore di lavoro ha infatti l’obbligo di verificare e rimuovere tutti quegli
ostacoli che rendono l’ambiente di lavoro ostile, causando disagio ai
dipendenti. Tali ostacoli sono per lo più comportamenti offensivi ed oppressivi
diretti ad un soggetto al fine di renderlo incapace di compiere con serenità le
proprie prestazioni lavorative. Da tali condotte possono derivare danni
consistenti alla salute del lavoratore quali ad esempio, stati di ansia, più o
meno gravi, malattie cardiovascolari o gastrointestinali, malattie della pelle
o dei disturbi ad essa connessi. Affinché si verifichi tale fattispecie
giuridica, che legittima il lavoratore ad agire nei confronti del proprio
datore di lavoro per il risarcimento dei danni subìti, tali condotte devono
essere però costanti e protratte nel tempo.
Il
datore di lavoro, sebbene non autore diretto delle condotte vessatorie, è ritenuto responsabile quando omette di
adottare tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del
lavoratore in virtù degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c. e, se informato
dalla vittima delle condotte vessatorie poste in essere, ha l’obbligo di agire
a tutela dell’integrità morale della stessa.
Da
ciò discende, come rilevato dalla giurisprudenza, che “la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti
a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 Cost.,
che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario
dell'individuo, ed altresì l'art. 2087 c.c., che, imponendo la tutela
dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro
prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce
"nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di
tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico", ma attiene anche - e
soprattutto - alla predisposizione "di misure atte a preservare i
lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di
lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati
direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente
rischio".
La condotta vessatoria reiterata e protratta
nel tempo differenzia le ipotesi di Mobbing dallo Straining, fattispecie
giuridica nella quale è assente la condotta continuativa e ripetuta in quanto
la vittima subisce un danno alla propria salute per effetto di un’unica
condotta posta in essere dal datore di lavoro o da un suo superiore. Tale
fattispecie si verifica, pertanto, a seguito di un’unica e determinata azione
dalla quale deriva una situazione sfavorevole al lavoratore o alla lavoratrice in ordine alla gestione e all’ adempimento
delle proprie mansioni e/o prestazioni professionali, con conseguenze deleterie
per l’equilibrio psicologico (ansia, depressione ecc..).La Suprema Corte, nel tentativo
di dare una definizione dello Straining ha evidenziato la differenza
sostanziale di esso dal Mobbing allorquando, si legge nella ordinanza
19.02.2018 n.3977(Cass.Civile sez. Lavoro), afferma che lo Straining altro non
è se non “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il
carattere della continuità delle azioni vessatorie…”, azioni che, peraltro, ove
si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore,
giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087c.c.
Possiamo
ad es. pensare ad un demansionamento, ad una condizione improvvisa di
isolamento rispetto agli altri colleghi, ad una dequalificazione professionale,
ad un ambiente di lavoro disagiato.
Si può affermare che lo Straining è
ravvisabile in tutti quei casi in cui il
datore di lavoro adotta iniziative idonee a ledere i diritti fondamentali del
dipendente mediante condizioni lavorative “stressogene” ( cass. 3291 del 2016) o anche come una situazione lavorativa conflittuale
di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero
e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma
tali da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della
condizione lavorativa; il suddetto
"stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della
vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può
anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di
lavoro disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere
lavorativo.
Affinchè si verifichi una situazione di Straining
è sufficiente anche un'unica azione ostile purché essa provochi conseguenze
durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di
essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori. I parametri per riconoscere lo Straining
possono essere ricondotti all’ambiente lavorativo, alla frequenza e alla durata
dell'azione ostile, ad azioni dirette a colpire i contatti umani o anche a
provocare un isolamento sistematico, o, ancora possono riguardare cambiamenti
delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o
minacce di violenza.
Avv. Angela Collia
sabato 20 marzo 2021
Discriminazione diretta: mancato rinnovo del contratto a termine della lavoratrice in gravidanza
L’art. 37 comma 1 della Costituzione sancisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Inoltre, è costituzionalmente previsto che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
In virtù di tale principio costituzionale, la legge n. 903/1977 ha
espressamente vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in ordine all’accesso
al lavoro, alle modalità di assunzione, in qualsiasi settore e ad ogni livello
gerarchico. Tuttavia, sebbene nel corso degli anni si è tentato di attuare una
politica orientata al raggiungimento della uguaglianza e parità in ambito
lavorativo tra donne e uomini, le difficoltà incontrate dalle donne per
raggiungere la parità dei loro diritti lavorativi si sono rivelate superiori ai
criteri attuativi delle norme sopra citate.
Pertanto è stato
necessario intervenire ulteriormente a livello legislativo con l’emanazione del
“Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
Il
codice mira ad eliminare e prevenire qualsiasi discriminazione a livello
lavorativo basata sul sesso e delinea gli ambiti in cui deve essere
salvaguardata la parità di trattamento tra uomini e donne.
La norma espressamente vieta qualsiasi forma
di discriminazione in ordine all’accesso al lavoro, nei criteri di selezione o in
riferimento alle condizioni di assunzione ( art. 27 D. Lgs. n. 198/2006). Viene
vietato qualsiasi meccanismo di preselezione in cui viene indicato quale
criterio preferenziale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. I divieti si
applicano anche alle iniziative in
materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti. Nei concorsi
pubblici e nelle altre forme di selezione,
sia da parte di privati sia da parte delle pubbliche amministrazioni, la
prestazione richiesta deve essere accompagnata
dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso” ad eccezione del caso in cui il
sesso è un requisito essenziale per la
natura del lavoro o della prestazione.
La normativa infatti contiene alcune deroghe al divieto quale ad esempio
il caso di mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la
contrattazione collettiva oppure attività della moda, dell’arte e dello
spettacolo quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Per quel che concerne il significato
della parola “discriminazione” possiamo affermare che in essa rientrano anche
tutti quei comportamenti inopportuni, intimidatori o anche a contenuto sessuale
posti in essere in ambito lavorativo e
diretti a violare la dignità del lavoratore o della lavoratrice, soprattutto quando ques'ultimi si
trovino nella condizioni di espletare l’attività lavorativa subendo e
sopportando i suddetti comportamenti.
La Suprema Corte con una recente
sentenza ( n. 5476/2021) ha ritenuto discriminatorio il mancato rinnovo del
contratto a termine ad una lavoratrice in stato interessante. La Cassazione ha
precisato che il comportamento del datore di lavoro integra una discriminazione
basata sul sesso, atteso che, rispetto ad altri lavoratori che sono stati
mantenuti in servizio con contratti analoghi, alla lavoratrice è stato
riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di
gravidanza.
Avv. Angela Collia
Centro di ascolto Caritas, Parrocchia Sant'Anna in Vaticano
Il centro Caritas della
Parrocchia Sant’Anna in Vaticano ha attivato il servizio “Tutela del Diritto
alla Vita e Consulenza Giuridica”.
Il servizio si propone di fornire un adeguato sostegno, morale e giuridico, a tutte quelle situazioni familiari in cui risulta leso il Diritto alla Vita, dal concepimento alla morte naturale, anche in conformità a quanto stabilito dalla lettera “Samaritanus Bonus”, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita .
Gli incontri mirano ad aiutare gli interessati e/o i loro familiari a comprendere le ragioni, di origine economica, sociale o personale, che possono indurre ad intraprendere una scelta errata in caso di gravidanza indesiderata o difficile, come anche in caso di assistenza e cura al malato in una fase delicata o terminale.
Durante il colloquio si discute insieme sui
possibili rimedi e soluzioni alternative e si valutano anche le conseguenze di
tali scelte nella sfera psico-fisica di chi agisce, senza voler operare alcuna
illegittima interferenza nella decisione finale.
L’attività
di consulenza, prestata da validi professionisti in modo gratuito, si svolge il
martedì dalle ore 16 alle ore 17 e riguarda altresì ogni questione attinente il
diritto civile e di famiglia, anche solo
per un confronto in questo perido di crisi pandemica
Avv. Angela Collia
lunedì 22 ottobre 2018
Sostenere la famiglia: il ruolo del consulente familiare e della mediazione nella crisi della coppia. Aspetti giuridici e tutela della salute psicofisica
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| Avv. Angela Collia |
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| Dott. Luciano Lucarini |
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| Avv. Sabino Piacenza |
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| Avv. Paola Luzi |
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| Dott.ssa Immacolata Piacenza |
Ha concluso i lavori il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò. Il Senatore è stato promotore di numerose iniziative legislative a favore della Famiglia, quale ad esempio l'interrogazione parlamentare finalizzata a richiedere l'intervento del Governo affinchè la FAMIGLIA sia inserita nella lista dei beni immateriali patrimonio dell'umanità UNESCO.
martedì 12 dicembre 2017
Scilipoti Isgrò: disposizioni per lo sviluppo psico fisico del minore e valorizzazione del rapporto affettivo con i nonni
e dissapori con il ramo ascendente dell’altro coniuge, impedendo spesso la creazione di
validi legami affettivi tra i bambini e i loro nonni. Per tale motivo è necessario intervenire creando le giuste premesse per ristabilire rapporti basati su vincoli di sangue e tramandare tradizioni familiari.
La vacanza, costituendo un’occasione di crescita personale e di conoscenza reciproca, è essenziale per la dignità della persona in quanto esperienza positiva idonea ad aumentare lo stato di felicità e di benessere psicofisico.
impedito di vedere i loro nipoti e trascorrere un periodo di tempo con loro.
Sono come alberi che continuano a portare frutto: pur sotto il peso degli anni, possono dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e per l’affermazione della cultura della vita (...). È importante anche favorire il legame tra generazioni.









