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mercoledì 31 marzo 2021

MOBBING O STRAINING?

 


 Sono sempre di più i lavoratori e le lavoratrici che lamentano la mancanza di una adeguata tutela psicofisica sul luogo di lavoro.

         Accanto alla ormai nota fattispecie giuridica del Mobbing si sta diffondendo un nuovo disagio lavorativo, lo Straining.        Tentiamo quindi di fare un minimo di chiarezza circa la differenza sostanziale tra le due fattispecie giuridiche, senza però voler formulare alcun giudizio giuridico e professionale.

         Sappiamo già che nel mobbing sono incluse tutte quelle situazioni lavorative nelle quali vengono poste in essere, dal datore di lavoro o anche dai colleghi, azioni persecutorie e vessatorie che, ripetute nel tempo, causano  un danno alla salute psicofisica del lavoratore o della lavoratrice.

          In tutti questi casi responsabile di tali condotte è sempre il datore di lavoro in quanto spetta a lui il compito di garantire la salute dei suoi dipendenti non solo fisica bensì anche psicologica.

         Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di verificare e rimuovere tutti quegli ostacoli che rendono l’ambiente di lavoro ostile, causando disagio ai dipendenti. Tali ostacoli sono per lo più comportamenti offensivi ed oppressivi diretti ad un soggetto al fine di renderlo incapace di compiere con serenità le proprie prestazioni lavorative. Da tali condotte possono derivare danni consistenti alla salute del lavoratore quali ad esempio, stati di ansia, più o meno gravi, malattie cardiovascolari o gastrointestinali, malattie della pelle o dei disturbi ad essa connessi. Affinché si verifichi tale fattispecie giuridica, che legittima il lavoratore ad agire nei confronti del proprio datore di lavoro per il risarcimento dei danni subìti, tali condotte devono essere però costanti e protratte nel tempo.

            Il datore di lavoro, sebbene non autore diretto delle condotte vessatorie,  è ritenuto responsabile quando omette di adottare tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore in virtù degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c. e, se informato dalla vittima delle condotte vessatorie poste in essere, ha l’obbligo di agire a tutela dell’integrità morale della stessa.

         Da ciò discende, come rilevato dalla giurisprudenza, che “la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 Cost., che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo, ed altresì l'art. 2087 c.c., che, imponendo la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce "nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico", ma attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione "di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio".

          La condotta vessatoria reiterata e protratta nel tempo differenzia le ipotesi di Mobbing dallo Straining, fattispecie giuridica nella quale è assente la condotta continuativa e ripetuta in quanto la vittima subisce un danno alla propria salute per effetto di un’unica condotta posta in essere dal datore di lavoro o da un suo superiore. Tale fattispecie si verifica, pertanto, a seguito di un’unica e determinata azione dalla quale deriva una situazione sfavorevole al lavoratore o alla  lavoratrice in ordine alla gestione e all’ adempimento delle proprie mansioni e/o prestazioni professionali, con conseguenze deleterie per l’equilibrio psicologico (ansia, depressione ecc..).La Suprema Corte, nel tentativo di dare una definizione dello Straining ha evidenziato la differenza sostanziale di esso dal Mobbing allorquando, si legge nella ordinanza 19.02.2018 n.3977(Cass.Civile sez. Lavoro), afferma che lo Straining altro non è se non “una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie…”, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087c.c.

 

         Possiamo ad es. pensare ad un demansionamento, ad una condizione improvvisa di isolamento rispetto agli altri colleghi, ad una dequalificazione professionale, ad un ambiente di lavoro disagiato.

         Si può affermare che lo Straining è ravvisabile in tutti quei casi  in cui il datore di lavoro adotta iniziative idonee a ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative “stressogene” ( cass. 3291 del 2016) o anche come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma tali da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa;  il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo.

          Affinchè si verifichi una situazione di Straining è sufficiente anche un'unica azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.  I parametri per riconoscere lo Straining possono essere ricondotti all’ambiente lavorativo, alla frequenza e alla durata dell'azione ostile, ad azioni dirette a colpire i contatti umani o anche a provocare un isolamento sistematico, o, ancora possono riguardare cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza.

Avv. Angela Collia

sabato 20 marzo 2021

Discriminazione diretta: mancato rinnovo del contratto a termine della lavoratrice in gravidanza

 

    L’art. 37  comma 1 della Costituzione sancisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Inoltre, è  costituzionalmente previsto che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

    In virtù di tale principio costituzionale, la legge n. 903/1977 ha espressamente vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in ordine all’accesso al lavoro, alle modalità di assunzione, in qualsiasi settore e ad ogni livello gerarchico. Tuttavia, sebbene nel corso degli anni si è tentato di attuare una politica orientata al raggiungimento della uguaglianza e parità in ambito lavorativo tra donne e uomini, le difficoltà incontrate dalle donne per raggiungere la parità dei loro diritti lavorativi si sono rivelate superiori ai criteri attuativi delle norme sopra citate.

          Pertanto è stato necessario intervenire ulteriormente a livello legislativo con l’emanazione del “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

         Il codice mira ad eliminare e prevenire qualsiasi discriminazione a livello lavorativo basata sul sesso e delinea gli ambiti in cui deve essere salvaguardata la parità di trattamento tra uomini e donne.

             La norma espressamente vieta qualsiasi forma di discriminazione in ordine all’accesso al lavoro, nei criteri di selezione o in riferimento alle condizioni di assunzione ( art. 27 D. Lgs. n. 198/2006). Viene vietato qualsiasi meccanismo di preselezione in cui viene indicato quale criterio preferenziale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. I divieti si applicano anche  alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti. Nei concorsi pubblici  e nelle altre forme di selezione, sia da parte di privati sia da parte delle pubbliche amministrazioni, la prestazione richiesta  deve essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso” ad eccezione del caso in cui il sesso è un requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.  La normativa infatti contiene alcune deroghe al divieto quale ad esempio il caso di mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva oppure attività della moda, dell’arte e dello spettacolo quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

     Per quel che concerne il significato della parola “discriminazione” possiamo affermare che in essa rientrano anche tutti quei comportamenti inopportuni, intimidatori o anche a contenuto sessuale  posti in essere in ambito lavorativo e diretti a violare la dignità del lavoratore o della lavoratrice, soprattutto quando ques'ultimi si trovino nella condizioni di espletare l’attività lavorativa subendo e sopportando i suddetti comportamenti.

     La Suprema Corte con una recente sentenza ( n. 5476/2021) ha ritenuto discriminatorio il mancato rinnovo del contratto a termine ad una lavoratrice in stato interessante. La Cassazione ha precisato che il comportamento del datore di lavoro integra una discriminazione basata sul sesso, atteso che, rispetto ad altri lavoratori che sono stati mantenuti in servizio con contratti analoghi, alla lavoratrice è stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza.

 Avv. Angela Collia

 

Centro di ascolto Caritas, Parrocchia Sant'Anna in Vaticano

 

      Il centro Caritas della Parrocchia Sant’Anna in Vaticano ha attivato il servizio “Tutela del Diritto alla Vita e Consulenza Giuridica”.

Il servizio si propone di fornire un adeguato sostegno, morale e giuridico, a tutte quelle situazioni familiari in cui risulta leso il Diritto alla Vita, dal concepimento alla morte naturale, anche in conformità a quanto stabilito dalla lettera “Samaritanus Bonus”, sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita .

    Gli incontri mirano ad aiutare gli interessati e/o i loro familiari a comprendere  le ragioni, di origine economica, sociale o personale, che possono indurre ad intraprendere una scelta errata in caso di  gravidanza indesiderata o difficile, come anche in caso di assistenza e cura al malato in una fase delicata o terminale.

     Durante il colloquio si discute insieme sui possibili rimedi e soluzioni alternative e si valutano anche le conseguenze di tali scelte nella sfera psico-fisica di chi agisce, senza voler operare alcuna illegittima interferenza nella decisione finale.

        L’attività di consulenza, prestata da validi professionisti in modo gratuito, si svolge il martedì dalle ore 16 alle ore 17 e riguarda  altresì ogni questione attinente il diritto civile e di famiglia, anche solo 
per un confronto in questo perido di crisi pandemica

Avv. Angela Collia

lunedì 22 ottobre 2018

Sostenere la famiglia: il ruolo del consulente familiare e della mediazione nella crisi della coppia. Aspetti giuridici e tutela della salute psicofisica

In data 19.10.2018 si è tenuto a Roma, presso la casa editrice Pagine, un importante convegno dal titolo "Sostenere la famiglia: il ruolo del consulente familiare e della mediazione nella crisi della coppia. Aspetti giuridici e tutela della salute psicofisica".

 Gli autorevoli relatori intervenuti hanno offerto vari spunti e argomenti di riflessione per un tema particolarmente sentito a causa del notevole impatto sociale che la Famiglia riveste.

E'stato sottolineato dall'Avv. Angela Collia, che ha introdotto i lavori, come il malessere familiare spesso genera malessere all'interno della società.  Le crisi coniugali, sempre più in aumento, spesso sono generate da cause già preesistenti al matrimonio o anche da disturbi psicologi, più o meno gravi, che rendono i coniugi incapaci di adempiere ai doveri coniugali. 

Avv. Angela Collia
Dott. Luciano Lucarini


Dopo un gradito saluto da parte del Dott. Lucarini, titolare della Casa editrice, affermati professionisti hanno approfondito le cause dei fallimenti matrimoniali e i rimedi che l'ordinamento giuridico, civile e canonico, appresta  per la tutela e salvaguardia della dignità dei coniugi e per la risoluzione di situazioni conflittuali familiari.
Sono intervenuti l'Avv. Sabino Piacenza, Responsabile dell'Ente di Mediazione Metaconciliazione, l'Avv. Paola Luzi, Avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana, la Dott.ssa Immacolata Piacenza, Psicologa e Psicoterapeuta.
Avv. Sabino Piacenza

Avv. Paola Luzi
Dott.ssa Immacolata Piacenza




















Ha concluso i lavori il Senatore Domenico Scilipoti Isgrò. Il  Senatore è stato promotore di numerose iniziative legislative a favore della Famiglia, quale ad esempio l'interrogazione parlamentare finalizzata a richiedere l'intervento del Governo affinchè la FAMIGLIA sia inserita nella lista dei beni immateriali patrimonio dell'umanità UNESCO.
Senatore Domenico Scilipoti Isgrò
 Il Senatore si è sempre prodigato per la tutela di tale istituto, lottando nelle aule parlamentari per ostacolare qualsiasi iniziativa legislativa in contrasto con i valori cristiani sui quali si fonda la famiglia tradizionale. 



giovedì 3 agosto 2017

La vita umana inizia dal concepimento. No all'aborto. Proposta di Legge Senatore Scilipoti Isgrò

 SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa del Senatore Scilipoti Isgrò
NORME IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA E ABROGAZIONE DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194
ONOREVOLI SENATORI - A prescindere da ogni considerazione di carattere medico o religioso, dalla data di entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, recante Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, sono stati praticati, secondo i dati in possesso del Ministero della salute, 6 milioni di aborti.
Il tentativo di ridurre il feto ad un insieme di cellule senza volontà, cioè senza esistenza, è stato smentito negli anni dallo sviluppo degli studi medici compiuti sull’embrione (il cuore di un concepito, ad esempio, pulsa dal 18° giorno di gravidanza).
La legalizzazione dell’aborto volontario, secondo taluni, sarebbe una conseguenza della visione liberale dello Stato. Nel nostro Paese, la legge n. 194 è entrata in vigore nel 1978 riscuotendo alla Camera 310 voti favorevoli e 296 contrari. In occasione del referendum del 17 maggio 1981 il popolo italiano venne chiamato a pronunziarsi sulla richiesta di abrogazione della legge che consentiva l'aborto volontario entro i primi novanta giorni dal concepimento e addirittura ne prevedeva il finanziamento statale: il 68% dei votanti si dimostrò favorevole.
Ciò dimostra che storicamente il sostegno all'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di disposizioni contrari alla famiglia e volte a frantumare una organizzazione sociale fondata su di essa, è stato promosso non da liberali cultori di una laicità dello Stato ritenuta come baluardo del rispetto delle opinioni di ciascuno, ma da soggetti e gruppi oggettivamente riconducibili ad una forma di stato fortemente statalista, nella quale l'individuo, la singola persona, non ha un gran valore: è l'insieme, la massa di persone che conta, il singolo può essere anche sacrificato, in quanto le singole unità possono essere aggiunte alla società e al ciclo produttivo anche in seguito.
Ulteriori posizioni a sostegno della pratica dell'aborto è che questa ha posto fine alla piaga degli aborti clandestini. I dati ufficiosi rilevano dai 30.000 ai 50.000 aborti clandestini annui da decenni; ha garantito alla donna il diritto di scongiurare la possibilità di diventare madre a seguito di violenza sessuale; tutela la salute della donna. Tuttavia, la salute risente spesso negativamente dell’interruzione di gravidanza, tanto che diverse vittime di questa pratica vengono ricoverate nei reparti di psichiatria dei nostri ospedali. È stato accertato che in diversi paesi i sostenitori di questa tesi giustificativa sono finanziati da strutture sanitarie e da case farmaceutiche. A tal riguardo è stato calcolato che il costo minimo di un aborto in Italia è pari ad € 1. 500. Intenzione del disegno di legge in esame è quello di riconoscere il diritto di nascita alle concepite ed ai concepiti, introducendo, al contempo, interventi di carattere assistenziale e di accesso all’adozione, abrogando, in fine, la legge n. 194 del 1978.
2
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Lo Stato tutela il diritto alla nascita della concepita e del concepito.
Art. 2
(Dell'interruzione della gravidanza)
1. L’aborto volontario è consentito solo entro le 12 settimane di gravidanza, nei seguenti casi:
a) la gestazione possa minacciare la vita della madre o nuoccia gravemente alla sua salute;
b) grave e non curabile malformazione del feto incompatibile con la vita, che deve essere accertata e documentata da una Commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla madre per l’eventuale interruzione di gravidanza. È esclusa dall'accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della madre in stato di gravidanza.
2. Nella ipotesi di cui al comma 1, lo Stato riconosce a ciascun operatore sanitario il diritto all’obiezione di coscienza. Tale diritto non è esercitatile qualora l'intervento sanitario, medico o infermieristico risulti necessario per salvaguardare la vita della madre.
3. La richiesta di interruzione della gravidanza è fatta personalmente dalla donna che la richiede.
4. È fatto divieto di autorizzare o richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza come mezzo per il controllo delle nascite o di selezione.
5. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
6. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
7. L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi all'interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dal presente articolo, ed attuati nelle istituzioni sanitarie autorizzate, di cui ai commi 5 e 6, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 .
8. E’ vietata la vendita al pubblico del farmaco RU 486. Il farmaco è somministrato esclusivamente nei casi di cui al comma 1 dal personale medico delle strutture ospedaliere di cui ai commi 5 e 6.
Art. 3
(Della donna minore di età)
1. Qualora la donna sia minorenne, l'interruzione della gravidanza richiede l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi 90 giorni, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, se rileva seri motivi che impediscano o sconsiglino, nell'interesse della minorenne, la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure se queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, rimette entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta una relazione motivata al giudice tutelare del territorio in cui esso opera.
2. Il giudice tutelare, entro 5 giorni lavorativi, sentita la minorenne e tenuto conto della sua volontà, delle sue ragioni e della relazione trasmessagli da uno dei soggetti di cui al comma 1, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
3. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un pericolo certo e imminente per la salute della minorenne, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o
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la tutela e senza ricorrere al competente giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione urgente della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, qualora necessario, nell'interesse della salute fisica e psicologica della minorenne, il ricovero.
Art. 4
(Delle pene)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, è punito con la reclusione da 4 mesi a 3 anni chiunque determini volontariamente un aborto mediante agevolazione o istigazione, o cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Alla stessa pena soggiace chi si procura o accetta di subire un aborto. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violazione delle norme poste a tutela del lavoro. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
2. Qualora l'aborto provochi:
a) la morte della madre, si applica al reo la reclusione da 14 a 20 anni;
b) una lesione personale gravissima alla madre, si applica al reo la reclusione da 10 a 15 anni. La pena è diminuita sino alla metà se la lesione personale è grave.
3. Le pene sono aumentate sino a un terzo se la donna è minore di età.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 326 del Codice penale, soggiace alle pene previste dall'articolo 622 del Codice la persona che, venuta a conoscenza per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione, divulghi notizie riservate idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso all’intervento abortivo.
5. Chiunque produca, detenga, importi, distribuisca o commercializzi sostanze che producano effetti abortivi a partire dal momento stesso del concepimento è punito con la reclusione da 3 a 5 anni, salve le ulteriori responsabilità previste dalla presente legge.
6. Chiunque cagioni senza alcun motivo alla madre un parto prematuro, ovvero per colpa, è punito con la pena della reclusione da 2 anni a 5 anni.
Art. 5
(Degli interventi a sostegno della gravidanza)
1. Lo Stato riconosce mensilmente ad ogni donna di cittadinanza Italiana residente stabilmente in Italia da almeno cinque anni, un contributo di € 250 dal terzo mese di gravidanza sino al sesto mese di vita del nascituro, da erogarsi, dopo il concepimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di aborto, o di mancata convivenza con il nascituro o la nascitura sino al 6 anno, il beneficio viene meno, e qualora sia stato già erogato deve essere restituito in un'unica soluzione, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1.
3. Fermo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, con il medesimo decreto, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate modalità agevolate di adozione a favore di nascituri.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

giovedì 27 luglio 2017

La " FAMIGLIA" bene immateriale patrimonio dell'umanità UNESCO. Interrogazione parlamentare senatore Scilipoti Isgrò

INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE  IN ASSEMBLEA

AL MINISTRO   DEI  BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

                

                  Premesso che:

- con legge del 27 settembre 2007 n. 167 è stata ratificata la “Convenzione  per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” adottata a Parigi in data 17 ottobre 2003 in occasione della XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura;
nella predetta convenzione è stata sottolineata l’importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo; pertanto scopi della convenzione  sono: a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; b)assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno”;
 all’ Art. 2 della predetta convenzione viene data la definizione di “patrimonio culturale immateriale” riferito pertanto a: “ le prassi , le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how- come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi- che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”. Si legge altresì nell’art. 2 della predetta convenzione: “ questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia  e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”
-In data 20 ottobre 2005 nel corso della XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO è stata approvata a Parigi la “Convenzione per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni  Culturali”.  La Convenzione, ratificata dallo Stato Italiano con legge n. 19 del 19 febbraio 2007 ed entrata in vigore il 6.03.2007, è stata preceduta dalla Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale adottata a Parigi il 2 novembre 2001 durante la 31esima sessione della Conferenza generale dell’Unesco con la quale si è aperta la strada per l’approvazione di uno strumento giuridico internazionale  mirato a tutelare la molteplicità delle forme espressive della cultura. La cultura infatti nelle sue diverse forme, che assume nel tempo e nello spazio, costituisce un patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future (art. 1 dichiarazione Universale sulla diversità culturale)


La Convenzione è funzionale ad identificare, tutelare, proteggere e promuovere, tutte le espressioni di quelle entità plurime che contraddistinguono un territorio, un'area culturale storicamente determinata, per evitare un’omologazione ed un appiattimento culturale  e la conseguente scomparsa delle differenze tra le culture.

  Pertanto al fine di arricchire il patrimonio culturale dell’Umanità, si impone di  richiedere al comitato mondiale dell'UNESCO  di valutare l’inserimento della “FAMIGLIA” nella lista dei beni immateriali.

La predetta richiesta appare fondata in quanto l’Istituto “FAMIGLIA” soddisfa pienamente due dei 10 requisiti richiesti dall’UNESCO per il riconoscimento come bene immateriale patrimonio culturale dell’Umanità, quali:

- “essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa”,

- “essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale e eccezionale” .

 L'istituto della Famiglia, mai come in questo momento storico rischia gravemente di non poter essere trasmessa integra alle generazioni future. Infatti con l'instaurarsi di nuovi modelli familiari è innegabile che detti modelli, proprio perché nuovi,  non hanno ancora né  sviluppato né costruito una loro tradizione culturale, etica, sociale, antropologica. Al contrario la famiglia, intesa nel senso generale del termine,  ha costruito nei secoli una testimonianza unica ed eccezionale per tradizione culturale.

 La “famiglia” che si intende valorizzare e tutelare attraverso l’inserimento nel Patrimonio dell’Umanità, come bene immateriale, è la Famiglia che conosciamo ormai da millenni perché direttamente associata ad avvenimenti legati ad idee, credenze ecc.  Essa è stata la prima società naturale ed è stata da sempre posta al centro della vita sociale. In ogni contesto storico sociale è stata riconosciuta la centralità e la responsabilità sociale della famiglia dove nascono e crescono i valori morali, religiosi e culturali e nella quale si tramandano, di generazione in generazione, i vincoli di sangue e le caratteristiche somatiche e genetiche.

Per completezza di esposizione, le ragioni giustificatrici che ci inducono a richiedere e pretendere che l'istituto della famiglia, nei suoi più vari e molteplici aspetti, storico, culturale, antropologico, sociologico e ambientale, vada tutelata per essere trasmessa alle generazioni future, sono legate proprio al fatto che è a grave rischio il fatto che la stessa potrà non essere trasmessa alle generazioni future per cui se ne perderà ogni traccia,  arrecando così grave nocumento alla storia della civiltà e della cultura mondiale.

 La “famiglia” oggi vive una ulteriore fase di crisi pur restando il primo e insostituibile

ambiente in cui inizia lo sviluppo umano mettendone in discussione la stessa tradizionale

identità.

 Evidenziato che:

  nei secoli vi è stata una trasformazione dell'Istituto della famiglia in quanto si è passati dalla famiglia patriarcale, in cui convivevano in varie forme allargate diverse generazioni (nonni, zii, genitori, figli, nipoti), tipica di un ambiente socio economico di carattere quasi esclusivamente agricolo, alla  famiglia nucleare, composta esclusivamente da genitori e figli, caratteristica di una società proiettata verso alti livelli di consumismo, nella quale lavorano entrambi i genitori. 

 In tempi recenti si è arrivati a nuovi modelli di famiglia (convivenze more uxorio) che al momento sono privi di una loro tradizione, tradizione che potranno acquisire solamente se il loro modello non verrà meno in futuro.

 L’Istituto della Famiglia, un istituto che ha costruito nei secoli la base fondante della società, nei suoi molteplici aspetti storici, culturali, antropologici e sociologici rischia ai giorni nostri di non  poter essere trasmessa integra alle generazioni future.

            Pertanto si chiede di sapere
 se il Governo non ritenga opportuno sostenere in sede UNESCO il riconoscimento della FAMIGLIA quale bene immateriale patrimonio dell’umanità, al fine di garantire alle generazioni presenti e future il valore storico, culturale, antropologico e sociologico che tale istituto ha avuto nella storia dell’umanità.

                                                                                                        Sen.  Domenico Scilipoti Isgrò                                   

Roma, 26/07/2017                                                                                                          

domenica 27 novembre 2016

Nullità matrimoniali: quando un matrimonio religioso può essere dichiarato nullo?

               Spesso mi sono sentita chiedere: 
"come hanno fatto due miei amici a far dichiarare nullo il loro matrimonio se hanno due figli?"; 
" come è possibile che un matrimonio durato venti anni sia stato dichiarato nullo?"; 
" ma è vero che se si paga tanto, la Chiesa rende nullo il matrimonio?".

          A queste e tante altre domande daremo una risposta  attraverso la pubblicazione di alcuni post dedicati all'argomento, peraltro oggetto di ampie discussioni in virtù della recente riforma attuata da Papa Francesco.


                 Iniziamo con il presente post, nel quale daremo una visione generale circa i due principali capi di nullità che possono rendere nullo il matrimonio, senza entrare però nei dettagli di essi in quanto saranno trattati successivamente in modo approfondito, con riferimenti al codice di diritto canonico e alla giurisprudenza della Rota Romana nonché a casi pratici (ovviamente  nei limiti del segreto professionale). 

Intendiamo parlare della INCAPACITA'  a contrarre un valido matrimonio, per causa  di  natura psichica o psicologica, e della SIMULAZIONE.

        Il matrimonio è considerato una realtà che coinvolge totalmente la persona umana imponendole cambiamenti, adattamenti e obblighi concreti da rispettare e da soddisfare. 
          Ebbene, alcune alterazioni del pensiero, della mentalità, dei sentimenti e dei comportamenti umani possono avere  rilevanza sul matrimonio canonico fino a determinare il fallimento di esso a causa della incapacità umana di soddisfare e di adempiere alle proprie ed altrui esigenze.

        Una piccola premessa si rende  necessaria per chiarire una falsa credenza popolare.

       Ai fini della dichiarazione di nullità matrimoniale assume fondamentale rilevanza il periodo anteriore alla prestazione del consenso, ossia tutto il periodo intercorrente dalla conoscenza tra i futuri sposi fino al giorno del matrimonio (ossia il c.d. "fidanzamento") e non quello successivo, ossia dalla celebrazione del matrimonio  fino alla separazione. Sarà però in questo secondo periodo che emergerà, e sarà molto più palese, la causa di nullità, già esistente in epoca prematrimoniale. Ovviamente gli sposi non sono in grado, né prima né durante la convivenza coniugale, di comprenderla ma possono riuscirci con l'aiuto di validi professionisti, operatori nel settore ecclesiastico.

        Le cause di INCAPACITA'  a contrarre un valido matrimonio canonico comprendono una vasta e alquanto indefinibile area di sintomatologie relative a problemi psichici  o psicologici. 

Esse possono andare dal più semplice disturbo di ansia o attacchi di panico alla forma grave di schizofrenia, contemplando anche ipotesi di soggetti dediti all'alcool, soggetti che assumono sostanze stupefacenti, l'omosessualità, la depressione, l' immaturità psico affettiva, la bulimia o l'anoressia,  personalità narcisistiche ecc..    
Si tratta di una serie di perturbazioni o anomalie psicologiche che, pur non alterando totalmente le capacità intellettive e volitive dell'uomo, possono influire su di esse impedendo la realizzazione di un consenso matrimoniale libero e consapevole, in quanto  limitato e condizionato dalle suddette  problematiche. 

Il consenso matrimoniale (il c.d. SI)  è un atto proveniente dalla volontà dei due sposi, i quali, dopo una sufficiente conoscenza, decidono in modo libero e senza condizionamenti interni o esterni di stabilire un impegno reciproco, in virtù della realizzazione di una intima comunione di vita e di amore orientata al bene di essi. 
Tale volontà  deve essere libera, ossia non devono sussistere perturbazioni tali da non far comprendere agli sposi l'impegno, gli obblighi e i doveri che entrambi sono chiamati a realizzare in virtù della necessaria presenza dell'altro/a  o ancora perturbazioni tali da impedire loro di adempiere  a tutto ciò (ad esempio è difficile che un soggetto dedito all'alcol, alla droga, al gioco d'azzardo o dedito ad un proprio interesse in misura sproporzionata,  possa realizzare nel migliore dei modi il "consortium totius vitae", quale è,  appunto, il matrimonio canonico).

 Le cause di nullità matrimoniali  per  SIMULAZIONE  si verificano quando il consenso matrimoniale viene prestato in difformità da ciò che la Chiesa  auspica che gli sposi  realizzino con il matrimonio stesso.

 Un esempio semplice?
 Mi sposo con l'intenzione di divorziare. 
 O ancora:  mi sposo ma assolutamente non voglio avere figli (attenzione, non stiamo parlando in questi casi della sterilità che non rende nullo il matrimonio e  per la quale sarà necessario un discorso a parte).

  Per comprendere meglio però cosa si intende per simulazione è necessario riportare la definizione di matrimonio per la Chiesa Cattolica

" Il patto matrimoniale, mediante il quale l'uomo e la donna costituiscono tra di loro il consorzio di tutta la vita, ordinato per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto, tra i battezzati non può sussistere un contratto matrimoniale valido, che non sia per ciò stesso sacramento".

" Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento"

 In tali definizioni sono contemplati gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio:
-Bene dei Coniugi ( Bonum Coniugum)
-Procreazione ed educazione della prole 
-Dignità Sacramentale 
-Unità (intesa come fedeltà al coniuge) 
-Indissolubilità (unione tra gli sposi destinata a durare per tutta la vita).

 Non è possibile in tale sede analizzare in modo approfondito questi elementi ma intendiamo dedicare ad essi appositi articoli

  Si vuole però richiamare la vostra attenzione sul fatto che spesso questi elementi, al momento del consenso matrimoniale sono esclusi,  nella totalità o almeno in parte, dagli sposi.

 Per riprendere l'esempio sopra fatto: " mi sposo con l'intenzione di divorziare"  lo sposo/a  esclude una proprietà essenziale del matrimonio, l'indissolubilità, ossia la perpetuità del vincolo matrimoniale.

 O ancora prendiamo l'esempio di  

Colui o colei che contrae matrimonio pur avendo un'altra relazione e con l'intenzione di proseguire in tale relazione anche dopo le nozze, oppure coloro che si sposano pur sapendo di non voler essere fedeli al coniuge.
In questi casi si verifica un'ipotesi di matrimonio nullo in quanto contrae invalidamente colui che esclude l'unità, ossia l'univocità del rapporto coniugale da intendersi come diritto/obbligo alla fedeltà.   

I casi sono infiniti e ogni situazione matrimoniale costituisce una fattispecie giuridica da analizzare nei vari settori: personale, sociale, religioso, psicologico e con l'aiuto dei professionisti, Avvocati, Sacerdoti, Psicologi, che operano in tale contesto.

Quanto sin qui detto sarà comunque oggetto di futuri e specifici elaborati.  

Avv. Angela Collia



lunedì 26 ottobre 2015

Le imprese Italiane verso Expo 2020, Dubai



        Nello storico Palazzo Del Gallo, dinanzi al magnifico scenario di Piazza Venezia e del Foro Traiano, si è tenuto in data 15 ottobre 2015 un importante evento di preparazione alla esposizione universale  Expo,  prevista per il 20 ottobre 2020 nella città di Dubai, Emirati Arabi.
   
   All'evento hanno partecipato numerosi professionisti ed imprenditori  Italiani, interessati ad inserirsi nel mercato emiratino.










       Durante l'evento,  nato dalla collaborazione tra  l’Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo, www.aislonline.org   e dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU ((Italian Industry & Commerce Office in the UAE,  www.iicuae.com), qualificati relatori hanno fornito ai partecipanti le giuste e doverose direttive per affrontare un proficuo processo di internazionalizzazione verso il mercato arabo. 


           Il convegno, dal titolo "BUSINESS IN DUBAI. Gli Emirati Arabi: opportunità per professionisti e imprese", è stato aperto dalle relazioni della Dott.ssa Maria Grazia De Angelis, Presidente Aislo, e dal Dott. Mauro Marzocchi, Segretario Generale  della IICUAE, giunto per l'occasione a Roma da Dubai. 
             Una particolare emozione è stata data dall'intervento, in lingua araba, della delegata dell'Ambasciata degli Emirati Arabi in Italia, Rana Aldhaheri, Terzo Segretario dell'Ambasciata EAU, accompagnata dall'interprete.

Interprete Ambasciata EAU,  Rana Aldhaheri, Dott.ssa Maria Grazia De Angelis, Dott. Mauro Marzocchi





























Dott. Mauro Marzocchi , Segretario Generale IICUAE















Rana Aldhaheri, Terzo Segretario Ambasciata Eau, Dott.ssa Maria Grazia De Angelis, Presidente AISLO

          

L' Avvocato Fabrizio Gobbi, Italian Representative della IICUAE,  ha illustrato le varie tipologie di società esistenti negli Emirati Arabi e il Dott. Giuseppe Maruccio, commercialista,  ha relazionato in merito ai profili fiscali e tributari.
Dott.  Giuseppe Maruccio,  Avv. Fabrizio Gobbi, Dott. Mauro Marzocchi



             Un contributo di notevole prestigio e interesse è stato dato dagli interventi di due autorevoli rappresentanti di Confindustria e CNA: dal dott. Pier Luigi d'Agata, Direttore Generale di CONFINDUSTRIA ASSAFRICA & MEDITERRANEO e dal dott. Antonio Franceschini,  Responsabile  Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA Nazionale.
Dott. Pier Luigi d'Agata

Dott. Antonio Franceschini







            Infine l' Avv. Angela Collia, Italian Representative della IICUAE e il Dott. Fabrizio Manzione, giornalista finanziario, hanno concluso il convegno con i loro interventi.                La prima ha chiarito il ruolo dell'agente commerciale per l'impresa straniera con particolare riferimento alle principali problematiche giuridiche derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di distribuzione tra agente commerciale e imprenditore straniero;  il secondo ha esposto, riscuotendo un notevole successo ed interesse,  le differenze sostanziali esistenti tra sistema bancario emiratino e sistema bancario italiano.
Dott. Pier Luigi d'Agata, Avv. Angela Collia, Dott. Fabrizio Manzione







Dott. Fabrizio Manzione

giovedì 24 settembre 2015

" Business in Dubai. Gli Emirati Arabi:opportunità per professionisti e imprese" Roma 15 Ottobre 2015








                                              
BUSINESS IN #DUBAI
Gli #Emirati Arabi: opportunità per professionisti e imprese
Roma, 15 ottobre 2015
GF Studio - Palazzo del Gallo, Foro Traiano 1
Perché esportare negli EAU? Quali prospettive per il #Made in Italy in un mercato in continua espansione? Come pianificare una missione esplorativa nel mercato emiratino? Quale la normativa societaria, gli aspetti fiscali e quelli tributari? Come si caratterizza il sistema bancario emiratino?
Sono queste alcune delle domande a cui verrà data una risposta nel corso dell’incontro,, organizzato dall’Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo e dalla Camera di Commercio Italiana negli EAU ((Italian Industry & Commerce Office in the UAE) per il giorno 15 ottobre 2015 ore 18, presso G. F. Studio in Palazzo del Gallo in Foro Traiano 1°, Roma.
Sono invitati a partecipare imprenditori e professionisti interessati ad espandere la loro attività negli Emirati Arabi Uniti.

Interverranno:
§  Maria Grazia De Angelis,  Presidente AISL_O “Come affrontare la sfida dell’internazionalizzazione”

§  Mauro Marzocchi, Segretario Generale IICUAE (Italian Industry & Commerce Office in the UAE). “Presentazione Paese. Approccio agli Emirati Arabi Uniti, punti di forza e di debolezza verso Dubai #EXPO2020”

§  Fabrizio Gobbi,  Avvocato del Foro di Brescia e Referente  della IICUAE  “La normativa societaria negli EAU: Mainland e Free zone”

§  Giuseppe Maruccio, commercialista “ Aspetti fiscali e tributari”

§  Angela Collia, Avvocato del Foro di Roma e referente della IICUAE “ Il contratto di distribuzione negli #EAU e il ruolo dell’agente per l’impresa straniera”

§  Fabrizio Manzione, giornalista finanziario “Sistema bancario emiratino: somiglianze e differenze rispetto al sistema bancario italiano”

Seguirà cocktail

Al termine dell’incontro i relatori  saranno lieti di offrire alle imprese la consulenza necessaria per intraprendere una  missione esplorativa negli EAU.


E’ previsto un contributo di Euro 10,00 per diritti di segreteria. Per motivi organizzativi è necessario comunicare l’adesione via mail a: info@aislonline.org

lunedì 27 aprile 2015

Business in Dubai: le imprese italiane verso Expo 2020





E' attivo presso il nostro studio un servizio di consulenza riservato alle imprese italiane interessate ad espandere la propria attività negli Emirati Arabi in vista dell'Expo 2020.

LE AZIENDE INTERESSATE POSSONO USUFRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI:  

- redazione del profilo aziendale e business plan;
-possibilità di procedere ad una valutazione preliminare dell’azienda nel mercato emiratino e successiva pianificazione di incontri b2b con gli operatori /distributori del luogo;
- orientamento nel diritto societario emiratino: Mainland e Free  zone;
- assistenza legale, anche tramite corrispondenti in loco, per  la redazione di contratti.

 Per info contattare:



 Avv. Angela Collia 
cell. 347.55.81.409

Italian Representative della Italian Industry & Commerce  Office in the UAE


http://www.iicuae.com/