domenica 27 novembre 2016

Nullità matrimoniali: quando un matrimonio religioso può essere dichiarato nullo?

               Spesso mi sono sentita chiedere: 
"come hanno fatto due miei amici a far dichiarare nullo il loro matrimonio se hanno due figli?"; 
" come è possibile che un matrimonio durato venti anni sia stato dichiarato nullo?"; 
" ma è vero che se si paga tanto, la Chiesa rende nullo il matrimonio?".

          A queste e tante altre domande daremo una risposta  attraverso la pubblicazione di alcuni post dedicati all'argomento, peraltro oggetto di ampie discussioni in virtù della recente riforma attuata da Papa Francesco.


                 Iniziamo con il presente post, nel quale daremo una visione generale circa i due principali capi di nullità che possono rendere nullo il matrimonio, senza entrare però nei dettagli di essi in quanto saranno trattati successivamente in modo approfondito, con riferimenti al codice di diritto canonico e alla giurisprudenza della Rota Romana nonché a casi pratici (ovviamente  nei limiti del segreto professionale). 

Intendiamo parlare della INCAPACITA'  a contrarre un valido matrimonio, per causa  di  natura psichica o psicologica, e della SIMULAZIONE.

        Il matrimonio è considerato una realtà che coinvolge totalmente la persona umana imponendole cambiamenti, adattamenti e obblighi concreti da rispettare e da soddisfare. 
          Ebbene, alcune alterazioni del pensiero, della mentalità, dei sentimenti e dei comportamenti umani possono avere  rilevanza sul matrimonio canonico fino a determinare il fallimento di esso a causa della incapacità umana di soddisfare e di adempiere alle proprie ed altrui esigenze.

        Una piccola premessa si rende  necessaria per chiarire una falsa credenza popolare.

       Ai fini della dichiarazione di nullità matrimoniale assume fondamentale rilevanza il periodo anteriore alla prestazione del consenso, ossia tutto il periodo intercorrente dalla conoscenza tra i futuri sposi fino al giorno del matrimonio (ossia il c.d. "fidanzamento") e non quello successivo, ossia dalla celebrazione del matrimonio  fino alla separazione. Sarà però in questo secondo periodo che emergerà, e sarà molto più palese, la causa di nullità, già esistente in epoca prematrimoniale. Ovviamente gli sposi non sono in grado, né prima né durante la convivenza coniugale, di comprenderla ma possono riuscirci con l'aiuto di validi professionisti, operatori nel settore ecclesiastico.

        Le cause di INCAPACITA'  a contrarre un valido matrimonio canonico comprendono una vasta e alquanto indefinibile area di sintomatologie relative a problemi psichici  o psicologici. 

Esse possono andare dal più semplice disturbo di ansia o attacchi di panico alla forma grave di schizofrenia, contemplando anche ipotesi di soggetti dediti all'alcool, soggetti che assumono sostanze stupefacenti, l'omosessualità, la depressione, l' immaturità psico affettiva, la bulimia o l'anoressia,  personalità narcisistiche ecc..    
Si tratta di una serie di perturbazioni o anomalie psicologiche che, pur non alterando totalmente le capacità intellettive e volitive dell'uomo, possono influire su di esse impedendo la realizzazione di un consenso matrimoniale libero e consapevole, in quanto  limitato e condizionato dalle suddette  problematiche. 

Il consenso matrimoniale (il c.d. SI)  è un atto proveniente dalla volontà dei due sposi, i quali, dopo una sufficiente conoscenza, decidono in modo libero e senza condizionamenti interni o esterni di stabilire un impegno reciproco, in virtù della realizzazione di una intima comunione di vita e di amore orientata al bene di essi. 
Tale volontà  deve essere libera, ossia non devono sussistere perturbazioni tali da non far comprendere agli sposi l'impegno, gli obblighi e i doveri che entrambi sono chiamati a realizzare in virtù della necessaria presenza dell'altro/a  o ancora perturbazioni tali da impedire loro di adempiere  a tutto ciò (ad esempio è difficile che un soggetto dedito all'alcol, alla droga, al gioco d'azzardo o dedito ad un proprio interesse in misura sproporzionata,  possa realizzare nel migliore dei modi il "consortium totius vitae", quale è,  appunto, il matrimonio canonico).

 Le cause di nullità matrimoniali  per  SIMULAZIONE  si verificano quando il consenso matrimoniale viene prestato in difformità da ciò che la Chiesa  auspica che gli sposi  realizzino con il matrimonio stesso.

 Un esempio semplice?
 Mi sposo con l'intenzione di divorziare. 
 O ancora:  mi sposo ma assolutamente non voglio avere figli (attenzione, non stiamo parlando in questi casi della sterilità che non rende nullo il matrimonio e  per la quale sarà necessario un discorso a parte).

  Per comprendere meglio però cosa si intende per simulazione è necessario riportare la definizione di matrimonio per la Chiesa Cattolica

" Il patto matrimoniale, mediante il quale l'uomo e la donna costituiscono tra di loro il consorzio di tutta la vita, ordinato per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto, tra i battezzati non può sussistere un contratto matrimoniale valido, che non sia per ciò stesso sacramento".

" Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento"

 In tali definizioni sono contemplati gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio:
-Bene dei Coniugi ( Bonum Coniugum)
-Procreazione ed educazione della prole 
-Dignità Sacramentale 
-Unità (intesa come fedeltà al coniuge) 
-Indissolubilità (unione tra gli sposi destinata a durare per tutta la vita).

 Non è possibile in tale sede analizzare in modo approfondito questi elementi ma intendiamo dedicare ad essi appositi articoli

  Si vuole però richiamare la vostra attenzione sul fatto che spesso questi elementi, al momento del consenso matrimoniale sono esclusi,  nella totalità o almeno in parte, dagli sposi.

 Per riprendere l'esempio sopra fatto: " mi sposo con l'intenzione di divorziare"  lo sposo/a  esclude una proprietà essenziale del matrimonio, l'indissolubilità, ossia la perpetuità del vincolo matrimoniale.

 O ancora prendiamo l'esempio di  

Colui o colei che contrae matrimonio pur avendo un'altra relazione e con l'intenzione di proseguire in tale relazione anche dopo le nozze, oppure coloro che si sposano pur sapendo di non voler essere fedeli al coniuge.
In questi casi si verifica un'ipotesi di matrimonio nullo in quanto contrae invalidamente colui che esclude l'unità, ossia l'univocità del rapporto coniugale da intendersi come diritto/obbligo alla fedeltà.   

I casi sono infiniti e ogni situazione matrimoniale costituisce una fattispecie giuridica da analizzare nei vari settori: personale, sociale, religioso, psicologico e con l'aiuto dei professionisti, Avvocati, Sacerdoti, Psicologi, che operano in tale contesto.

Quanto sin qui detto sarà comunque oggetto di futuri e specifici elaborati.  

Avv. Angela Collia