SENATO DELLA REPUBBLICA
DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa del Senatore Scilipoti Isgrò
NORME IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA E ABROGAZIONE DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194
ONOREVOLI SENATORI - A prescindere da ogni considerazione di carattere medico o religioso, dalla data di entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, recante Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, sono stati praticati, secondo i dati in possesso del Ministero della salute, 6 milioni di aborti.
Il tentativo di ridurre il feto ad un insieme di cellule senza volontà, cioè senza esistenza, è stato smentito negli anni dallo sviluppo degli studi medici compiuti sull’embrione (il cuore di un concepito, ad esempio, pulsa dal 18° giorno di gravidanza).
La legalizzazione dell’aborto volontario, secondo taluni, sarebbe una conseguenza della visione liberale dello Stato. Nel nostro Paese, la legge n. 194 è entrata in vigore nel 1978 riscuotendo alla Camera 310 voti favorevoli e 296 contrari. In occasione del referendum del 17 maggio 1981 il popolo italiano venne chiamato a pronunziarsi sulla richiesta di abrogazione della legge che consentiva l'aborto volontario entro i primi novanta giorni dal concepimento e addirittura ne prevedeva il finanziamento statale: il 68% dei votanti si dimostrò favorevole.
Ciò dimostra che storicamente il sostegno all'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di disposizioni contrari alla famiglia e volte a frantumare una organizzazione sociale fondata su di essa, è stato promosso non da liberali cultori di una laicità dello Stato ritenuta come baluardo del rispetto delle opinioni di ciascuno, ma da soggetti e gruppi oggettivamente riconducibili ad una forma di stato fortemente statalista, nella quale l'individuo, la singola persona, non ha un gran valore: è l'insieme, la massa di persone che conta, il singolo può essere anche sacrificato, in quanto le singole unità possono essere aggiunte alla società e al ciclo produttivo anche in seguito.
Ulteriori posizioni a sostegno della pratica dell'aborto è che questa ha posto fine alla piaga degli aborti clandestini. I dati ufficiosi rilevano dai 30.000 ai 50.000 aborti clandestini annui da decenni; ha garantito alla donna il diritto di scongiurare la possibilità di diventare madre a seguito di violenza sessuale; tutela la salute della donna. Tuttavia, la salute risente spesso negativamente dell’interruzione di gravidanza, tanto che diverse vittime di questa pratica vengono ricoverate nei reparti di psichiatria dei nostri ospedali. È stato accertato che in diversi paesi i sostenitori di questa tesi giustificativa sono finanziati da strutture sanitarie e da case farmaceutiche. A tal riguardo è stato calcolato che il costo minimo di un aborto in Italia è pari ad € 1. 500. Intenzione del disegno di legge in esame è quello di riconoscere il diritto di nascita alle concepite ed ai concepiti, introducendo, al contempo, interventi di carattere assistenziale e di accesso all’adozione, abrogando, in fine, la legge n. 194 del 1978.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Lo Stato tutela il diritto alla nascita della concepita e del concepito.
Art. 2
(Dell'interruzione della gravidanza)
1. L’aborto volontario è consentito solo entro le 12 settimane di gravidanza, nei seguenti casi:
a) la gestazione possa minacciare la vita della madre o nuoccia gravemente alla sua salute;
b) grave e non curabile malformazione del feto incompatibile con la vita, che deve essere accertata e documentata da una Commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla madre per l’eventuale interruzione di gravidanza. È esclusa dall'accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della madre in stato di gravidanza.
2. Nella ipotesi di cui al comma 1, lo Stato riconosce a ciascun operatore sanitario il diritto all’obiezione di coscienza. Tale diritto non è esercitatile qualora l'intervento sanitario, medico o infermieristico risulti necessario per salvaguardare la vita della madre.
3. La richiesta di interruzione della gravidanza è fatta personalmente dalla donna che la richiede.
4. È fatto divieto di autorizzare o richiedere l'interruzione volontaria della gravidanza come mezzo per il controllo delle nascite o di selezione.
5. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie.
6. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
7. L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi all'interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dal presente articolo, ed attuati nelle istituzioni sanitarie autorizzate, di cui ai commi 5 e 6, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 .
8. E’ vietata la vendita al pubblico del farmaco RU 486. Il farmaco è somministrato esclusivamente nei casi di cui al comma 1 dal personale medico delle strutture ospedaliere di cui ai commi 5 e 6.
Art. 3
(Della donna minore di età)
1. Qualora la donna sia minorenne, l'interruzione della gravidanza richiede l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la responsabilità genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi 90 giorni, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, se rileva seri motivi che impediscano o sconsiglino, nell'interesse della minorenne, la consultazione delle persone esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, oppure se queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, rimette entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta una relazione motivata al giudice tutelare del territorio in cui esso opera.
2. Il giudice tutelare, entro 5 giorni lavorativi, sentita la minorenne e tenuto conto della sua volontà, delle sue ragioni e della relazione trasmessagli da uno dei soggetti di cui al comma 1, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
3. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un pericolo certo e imminente per la salute della minorenne, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o
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la tutela e senza ricorrere al competente giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione urgente della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, qualora necessario, nell'interesse della salute fisica e psicologica della minorenne, il ricovero.
Art. 4
(Delle pene)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, è punito con la reclusione da 4 mesi a 3 anni chiunque determini volontariamente un aborto mediante agevolazione o istigazione, o cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Alla stessa pena soggiace chi si procura o accetta di subire un aborto. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violazione delle norme poste a tutela del lavoro. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da 4 a 8 anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
2. Qualora l'aborto provochi:
a) la morte della madre, si applica al reo la reclusione da 14 a 20 anni;
b) una lesione personale gravissima alla madre, si applica al reo la reclusione da 10 a 15 anni. La pena è diminuita sino alla metà se la lesione personale è grave.
3. Le pene sono aumentate sino a un terzo se la donna è minore di età.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 326 del Codice penale, soggiace alle pene previste dall'articolo 622 del Codice la persona che, venuta a conoscenza per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione, divulghi notizie riservate idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso all’intervento abortivo.
5. Chiunque produca, detenga, importi, distribuisca o commercializzi sostanze che producano effetti abortivi a partire dal momento stesso del concepimento è punito con la reclusione da 3 a 5 anni, salve le ulteriori responsabilità previste dalla presente legge.
6. Chiunque cagioni senza alcun motivo alla madre un parto prematuro, ovvero per colpa, è punito con la pena della reclusione da 2 anni a 5 anni.
Art. 5
(Degli interventi a sostegno della gravidanza)
1. Lo Stato riconosce mensilmente ad ogni donna di cittadinanza Italiana residente stabilmente in Italia da almeno cinque anni, un contributo di € 250 dal terzo mese di gravidanza sino al sesto mese di vita del nascituro, da erogarsi, dopo il concepimento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di aborto, o di mancata convivenza con il nascituro o la nascitura sino al 6 anno, il beneficio viene meno, e qualora sia stato già erogato deve essere restituito in un'unica soluzione, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1.
3. Fermo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, con il medesimo decreto, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate modalità agevolate di adozione a favore di nascituri.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 22 maggio 1978, n. 194. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.