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sabato 20 marzo 2021

Discriminazione diretta: mancato rinnovo del contratto a termine della lavoratrice in gravidanza

 

    L’art. 37  comma 1 della Costituzione sancisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Inoltre, è  costituzionalmente previsto che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

    In virtù di tale principio costituzionale, la legge n. 903/1977 ha espressamente vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in ordine all’accesso al lavoro, alle modalità di assunzione, in qualsiasi settore e ad ogni livello gerarchico. Tuttavia, sebbene nel corso degli anni si è tentato di attuare una politica orientata al raggiungimento della uguaglianza e parità in ambito lavorativo tra donne e uomini, le difficoltà incontrate dalle donne per raggiungere la parità dei loro diritti lavorativi si sono rivelate superiori ai criteri attuativi delle norme sopra citate.

          Pertanto è stato necessario intervenire ulteriormente a livello legislativo con l’emanazione del “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

         Il codice mira ad eliminare e prevenire qualsiasi discriminazione a livello lavorativo basata sul sesso e delinea gli ambiti in cui deve essere salvaguardata la parità di trattamento tra uomini e donne.

             La norma espressamente vieta qualsiasi forma di discriminazione in ordine all’accesso al lavoro, nei criteri di selezione o in riferimento alle condizioni di assunzione ( art. 27 D. Lgs. n. 198/2006). Viene vietato qualsiasi meccanismo di preselezione in cui viene indicato quale criterio preferenziale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. I divieti si applicano anche  alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti. Nei concorsi pubblici  e nelle altre forme di selezione, sia da parte di privati sia da parte delle pubbliche amministrazioni, la prestazione richiesta  deve essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso” ad eccezione del caso in cui il sesso è un requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.  La normativa infatti contiene alcune deroghe al divieto quale ad esempio il caso di mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva oppure attività della moda, dell’arte e dello spettacolo quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

     Per quel che concerne il significato della parola “discriminazione” possiamo affermare che in essa rientrano anche tutti quei comportamenti inopportuni, intimidatori o anche a contenuto sessuale  posti in essere in ambito lavorativo e diretti a violare la dignità del lavoratore o della lavoratrice, soprattutto quando ques'ultimi si trovino nella condizioni di espletare l’attività lavorativa subendo e sopportando i suddetti comportamenti.

     La Suprema Corte con una recente sentenza ( n. 5476/2021) ha ritenuto discriminatorio il mancato rinnovo del contratto a termine ad una lavoratrice in stato interessante. La Cassazione ha precisato che il comportamento del datore di lavoro integra una discriminazione basata sul sesso, atteso che, rispetto ad altri lavoratori che sono stati mantenuti in servizio con contratti analoghi, alla lavoratrice è stato riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza.

 Avv. Angela Collia