L’art. 37 comma 1 della Costituzione sancisce per la donna lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Inoltre, è costituzionalmente previsto che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
In virtù di tale principio costituzionale, la legge n. 903/1977 ha
espressamente vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in ordine all’accesso
al lavoro, alle modalità di assunzione, in qualsiasi settore e ad ogni livello
gerarchico. Tuttavia, sebbene nel corso degli anni si è tentato di attuare una
politica orientata al raggiungimento della uguaglianza e parità in ambito
lavorativo tra donne e uomini, le difficoltà incontrate dalle donne per
raggiungere la parità dei loro diritti lavorativi si sono rivelate superiori ai
criteri attuativi delle norme sopra citate.
Pertanto è stato
necessario intervenire ulteriormente a livello legislativo con l’emanazione del
“Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
Il
codice mira ad eliminare e prevenire qualsiasi discriminazione a livello
lavorativo basata sul sesso e delinea gli ambiti in cui deve essere
salvaguardata la parità di trattamento tra uomini e donne.
La norma espressamente vieta qualsiasi forma
di discriminazione in ordine all’accesso al lavoro, nei criteri di selezione o in
riferimento alle condizioni di assunzione ( art. 27 D. Lgs. n. 198/2006). Viene
vietato qualsiasi meccanismo di preselezione in cui viene indicato quale
criterio preferenziale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso. I divieti si
applicano anche alle iniziative in
materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento
professionale per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti. Nei concorsi
pubblici e nelle altre forme di selezione,
sia da parte di privati sia da parte delle pubbliche amministrazioni, la
prestazione richiesta deve essere accompagnata
dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso” ad eccezione del caso in cui il
sesso è un requisito essenziale per la
natura del lavoro o della prestazione.
La normativa infatti contiene alcune deroghe al divieto quale ad esempio
il caso di mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la
contrattazione collettiva oppure attività della moda, dell’arte e dello
spettacolo quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
Per quel che concerne il significato
della parola “discriminazione” possiamo affermare che in essa rientrano anche
tutti quei comportamenti inopportuni, intimidatori o anche a contenuto sessuale
posti in essere in ambito lavorativo e
diretti a violare la dignità del lavoratore o della lavoratrice, soprattutto quando ques'ultimi si
trovino nella condizioni di espletare l’attività lavorativa subendo e
sopportando i suddetti comportamenti.
La Suprema Corte con una recente
sentenza ( n. 5476/2021) ha ritenuto discriminatorio il mancato rinnovo del
contratto a termine ad una lavoratrice in stato interessante. La Cassazione ha
precisato che il comportamento del datore di lavoro integra una discriminazione
basata sul sesso, atteso che, rispetto ad altri lavoratori che sono stati
mantenuti in servizio con contratti analoghi, alla lavoratrice è stato
riservato un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di
gravidanza.
Avv. Angela Collia