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giovedì 27 luglio 2017

La " FAMIGLIA" bene immateriale patrimonio dell'umanità UNESCO. Interrogazione parlamentare senatore Scilipoti Isgrò

INTERROGAZIONE  A RISPOSTA ORALE  IN ASSEMBLEA

AL MINISTRO   DEI  BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

                

                  Premesso che:

- con legge del 27 settembre 2007 n. 167 è stata ratificata la “Convenzione  per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” adottata a Parigi in data 17 ottobre 2003 in occasione della XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura;
nella predetta convenzione è stata sottolineata l’importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo; pertanto scopi della convenzione  sono: a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; b)assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno”;
 all’ Art. 2 della predetta convenzione viene data la definizione di “patrimonio culturale immateriale” riferito pertanto a: “ le prassi , le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how- come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi- che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale”. Si legge altresì nell’art. 2 della predetta convenzione: “ questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia  e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”
-In data 20 ottobre 2005 nel corso della XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO è stata approvata a Parigi la “Convenzione per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni  Culturali”.  La Convenzione, ratificata dallo Stato Italiano con legge n. 19 del 19 febbraio 2007 ed entrata in vigore il 6.03.2007, è stata preceduta dalla Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale adottata a Parigi il 2 novembre 2001 durante la 31esima sessione della Conferenza generale dell’Unesco con la quale si è aperta la strada per l’approvazione di uno strumento giuridico internazionale  mirato a tutelare la molteplicità delle forme espressive della cultura. La cultura infatti nelle sue diverse forme, che assume nel tempo e nello spazio, costituisce un patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future (art. 1 dichiarazione Universale sulla diversità culturale)


La Convenzione è funzionale ad identificare, tutelare, proteggere e promuovere, tutte le espressioni di quelle entità plurime che contraddistinguono un territorio, un'area culturale storicamente determinata, per evitare un’omologazione ed un appiattimento culturale  e la conseguente scomparsa delle differenze tra le culture.

  Pertanto al fine di arricchire il patrimonio culturale dell’Umanità, si impone di  richiedere al comitato mondiale dell'UNESCO  di valutare l’inserimento della “FAMIGLIA” nella lista dei beni immateriali.

La predetta richiesta appare fondata in quanto l’Istituto “FAMIGLIA” soddisfa pienamente due dei 10 requisiti richiesti dall’UNESCO per il riconoscimento come bene immateriale patrimonio culturale dell’Umanità, quali:

- “essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa”,

- “essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale e eccezionale” .

 L'istituto della Famiglia, mai come in questo momento storico rischia gravemente di non poter essere trasmessa integra alle generazioni future. Infatti con l'instaurarsi di nuovi modelli familiari è innegabile che detti modelli, proprio perché nuovi,  non hanno ancora né  sviluppato né costruito una loro tradizione culturale, etica, sociale, antropologica. Al contrario la famiglia, intesa nel senso generale del termine,  ha costruito nei secoli una testimonianza unica ed eccezionale per tradizione culturale.

 La “famiglia” che si intende valorizzare e tutelare attraverso l’inserimento nel Patrimonio dell’Umanità, come bene immateriale, è la Famiglia che conosciamo ormai da millenni perché direttamente associata ad avvenimenti legati ad idee, credenze ecc.  Essa è stata la prima società naturale ed è stata da sempre posta al centro della vita sociale. In ogni contesto storico sociale è stata riconosciuta la centralità e la responsabilità sociale della famiglia dove nascono e crescono i valori morali, religiosi e culturali e nella quale si tramandano, di generazione in generazione, i vincoli di sangue e le caratteristiche somatiche e genetiche.

Per completezza di esposizione, le ragioni giustificatrici che ci inducono a richiedere e pretendere che l'istituto della famiglia, nei suoi più vari e molteplici aspetti, storico, culturale, antropologico, sociologico e ambientale, vada tutelata per essere trasmessa alle generazioni future, sono legate proprio al fatto che è a grave rischio il fatto che la stessa potrà non essere trasmessa alle generazioni future per cui se ne perderà ogni traccia,  arrecando così grave nocumento alla storia della civiltà e della cultura mondiale.

 La “famiglia” oggi vive una ulteriore fase di crisi pur restando il primo e insostituibile

ambiente in cui inizia lo sviluppo umano mettendone in discussione la stessa tradizionale

identità.

 Evidenziato che:

  nei secoli vi è stata una trasformazione dell'Istituto della famiglia in quanto si è passati dalla famiglia patriarcale, in cui convivevano in varie forme allargate diverse generazioni (nonni, zii, genitori, figli, nipoti), tipica di un ambiente socio economico di carattere quasi esclusivamente agricolo, alla  famiglia nucleare, composta esclusivamente da genitori e figli, caratteristica di una società proiettata verso alti livelli di consumismo, nella quale lavorano entrambi i genitori. 

 In tempi recenti si è arrivati a nuovi modelli di famiglia (convivenze more uxorio) che al momento sono privi di una loro tradizione, tradizione che potranno acquisire solamente se il loro modello non verrà meno in futuro.

 L’Istituto della Famiglia, un istituto che ha costruito nei secoli la base fondante della società, nei suoi molteplici aspetti storici, culturali, antropologici e sociologici rischia ai giorni nostri di non  poter essere trasmessa integra alle generazioni future.

            Pertanto si chiede di sapere
 se il Governo non ritenga opportuno sostenere in sede UNESCO il riconoscimento della FAMIGLIA quale bene immateriale patrimonio dell’umanità, al fine di garantire alle generazioni presenti e future il valore storico, culturale, antropologico e sociologico che tale istituto ha avuto nella storia dell’umanità.

                                                                                                        Sen.  Domenico Scilipoti Isgrò                                   

Roma, 26/07/2017                                                                                                          

domenica 27 novembre 2016

Nullità matrimoniali: quando un matrimonio religioso può essere dichiarato nullo?

               Spesso mi sono sentita chiedere: 
"come hanno fatto due miei amici a far dichiarare nullo il loro matrimonio se hanno due figli?"; 
" come è possibile che un matrimonio durato venti anni sia stato dichiarato nullo?"; 
" ma è vero che se si paga tanto, la Chiesa rende nullo il matrimonio?".

          A queste e tante altre domande daremo una risposta  attraverso la pubblicazione di alcuni post dedicati all'argomento, peraltro oggetto di ampie discussioni in virtù della recente riforma attuata da Papa Francesco.


                 Iniziamo con il presente post, nel quale daremo una visione generale circa i due principali capi di nullità che possono rendere nullo il matrimonio, senza entrare però nei dettagli di essi in quanto saranno trattati successivamente in modo approfondito, con riferimenti al codice di diritto canonico e alla giurisprudenza della Rota Romana nonché a casi pratici (ovviamente  nei limiti del segreto professionale). 

Intendiamo parlare della INCAPACITA'  a contrarre un valido matrimonio, per causa  di  natura psichica o psicologica, e della SIMULAZIONE.

        Il matrimonio è considerato una realtà che coinvolge totalmente la persona umana imponendole cambiamenti, adattamenti e obblighi concreti da rispettare e da soddisfare. 
          Ebbene, alcune alterazioni del pensiero, della mentalità, dei sentimenti e dei comportamenti umani possono avere  rilevanza sul matrimonio canonico fino a determinare il fallimento di esso a causa della incapacità umana di soddisfare e di adempiere alle proprie ed altrui esigenze.

        Una piccola premessa si rende  necessaria per chiarire una falsa credenza popolare.

       Ai fini della dichiarazione di nullità matrimoniale assume fondamentale rilevanza il periodo anteriore alla prestazione del consenso, ossia tutto il periodo intercorrente dalla conoscenza tra i futuri sposi fino al giorno del matrimonio (ossia il c.d. "fidanzamento") e non quello successivo, ossia dalla celebrazione del matrimonio  fino alla separazione. Sarà però in questo secondo periodo che emergerà, e sarà molto più palese, la causa di nullità, già esistente in epoca prematrimoniale. Ovviamente gli sposi non sono in grado, né prima né durante la convivenza coniugale, di comprenderla ma possono riuscirci con l'aiuto di validi professionisti, operatori nel settore ecclesiastico.

        Le cause di INCAPACITA'  a contrarre un valido matrimonio canonico comprendono una vasta e alquanto indefinibile area di sintomatologie relative a problemi psichici  o psicologici. 

Esse possono andare dal più semplice disturbo di ansia o attacchi di panico alla forma grave di schizofrenia, contemplando anche ipotesi di soggetti dediti all'alcool, soggetti che assumono sostanze stupefacenti, l'omosessualità, la depressione, l' immaturità psico affettiva, la bulimia o l'anoressia,  personalità narcisistiche ecc..    
Si tratta di una serie di perturbazioni o anomalie psicologiche che, pur non alterando totalmente le capacità intellettive e volitive dell'uomo, possono influire su di esse impedendo la realizzazione di un consenso matrimoniale libero e consapevole, in quanto  limitato e condizionato dalle suddette  problematiche. 

Il consenso matrimoniale (il c.d. SI)  è un atto proveniente dalla volontà dei due sposi, i quali, dopo una sufficiente conoscenza, decidono in modo libero e senza condizionamenti interni o esterni di stabilire un impegno reciproco, in virtù della realizzazione di una intima comunione di vita e di amore orientata al bene di essi. 
Tale volontà  deve essere libera, ossia non devono sussistere perturbazioni tali da non far comprendere agli sposi l'impegno, gli obblighi e i doveri che entrambi sono chiamati a realizzare in virtù della necessaria presenza dell'altro/a  o ancora perturbazioni tali da impedire loro di adempiere  a tutto ciò (ad esempio è difficile che un soggetto dedito all'alcol, alla droga, al gioco d'azzardo o dedito ad un proprio interesse in misura sproporzionata,  possa realizzare nel migliore dei modi il "consortium totius vitae", quale è,  appunto, il matrimonio canonico).

 Le cause di nullità matrimoniali  per  SIMULAZIONE  si verificano quando il consenso matrimoniale viene prestato in difformità da ciò che la Chiesa  auspica che gli sposi  realizzino con il matrimonio stesso.

 Un esempio semplice?
 Mi sposo con l'intenzione di divorziare. 
 O ancora:  mi sposo ma assolutamente non voglio avere figli (attenzione, non stiamo parlando in questi casi della sterilità che non rende nullo il matrimonio e  per la quale sarà necessario un discorso a parte).

  Per comprendere meglio però cosa si intende per simulazione è necessario riportare la definizione di matrimonio per la Chiesa Cattolica

" Il patto matrimoniale, mediante il quale l'uomo e la donna costituiscono tra di loro il consorzio di tutta la vita, ordinato per sua natura al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto, tra i battezzati non può sussistere un contratto matrimoniale valido, che non sia per ciò stesso sacramento".

" Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento"

 In tali definizioni sono contemplati gli elementi e le proprietà essenziali del matrimonio:
-Bene dei Coniugi ( Bonum Coniugum)
-Procreazione ed educazione della prole 
-Dignità Sacramentale 
-Unità (intesa come fedeltà al coniuge) 
-Indissolubilità (unione tra gli sposi destinata a durare per tutta la vita).

 Non è possibile in tale sede analizzare in modo approfondito questi elementi ma intendiamo dedicare ad essi appositi articoli

  Si vuole però richiamare la vostra attenzione sul fatto che spesso questi elementi, al momento del consenso matrimoniale sono esclusi,  nella totalità o almeno in parte, dagli sposi.

 Per riprendere l'esempio sopra fatto: " mi sposo con l'intenzione di divorziare"  lo sposo/a  esclude una proprietà essenziale del matrimonio, l'indissolubilità, ossia la perpetuità del vincolo matrimoniale.

 O ancora prendiamo l'esempio di  

Colui o colei che contrae matrimonio pur avendo un'altra relazione e con l'intenzione di proseguire in tale relazione anche dopo le nozze, oppure coloro che si sposano pur sapendo di non voler essere fedeli al coniuge.
In questi casi si verifica un'ipotesi di matrimonio nullo in quanto contrae invalidamente colui che esclude l'unità, ossia l'univocità del rapporto coniugale da intendersi come diritto/obbligo alla fedeltà.   

I casi sono infiniti e ogni situazione matrimoniale costituisce una fattispecie giuridica da analizzare nei vari settori: personale, sociale, religioso, psicologico e con l'aiuto dei professionisti, Avvocati, Sacerdoti, Psicologi, che operano in tale contesto.

Quanto sin qui detto sarà comunque oggetto di futuri e specifici elaborati.  

Avv. Angela Collia